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Se vuoi entrare a far parte della nostra squadra e condividere con noi la voglia di accrescere le competenze e di eccellere nella professione di Amministratore Condominiale, scarica il modulo ed invialo compilato a:
segreteria@capire.online

Possono essere ammessi all’Associazione come soci ordinari, gli Amministratori di condominio:

  1. che hanno il godimento dei diritti civili;

  2. che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

  3. che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

  4. che non sono interdetti o inabilitati;

  5. il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

  6. che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

  7. che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Coloro che hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti al 18/06/2013, possono essere ammessi anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere 6. e 7. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

Possono essere ammessi all’Associazione come soci ordinari i  Revisori condominiali:

  • che sono in possesso dei requisiti previsti ai punti 1-2-3-4-5-6 degli Amministratori condominiali;

  • che hanno superato con esito positivo un corso di formazione specifico in materia di revisione condominiale di almeno 48 ore e aggiornamento periodico in materia di revisore condominiale.

I richiedenti dovranno produrre la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nel modulo di adesione e l’attestato di formazione iniziale rilasciato da organizzazione formativa accreditata a norma di Legge contenente l’indicazione di superamento della prova finale, oppure autodichiarazione di svolgimento dell’attività per almeno un anno dal 18/06/2010 al 18/06/2013, nonché degli aggiornamenti periodici obbligatori con indicazione delle modalità di svolgimento, le materie trattate e le ore di formazione effettuate.

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